alla pena di 60 giorni di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto; 2.2. al pagamento della multa di 1'500.- fr.; 2.3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 350.- e delle spese processuali; 3. L’esecuzione della pena privativa della libertà è sospesa e al condannato è prescritto un periodo di prova di 5 anni. 4. Non è revocata la sospensione condizionale della pena di 45 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal MP in data 12.7.1999, ma il relativo periodo di prova è prolungato di 1 anno. 5. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP;