anche verbale AC1 26 settembre 2000, AI 71, pag. 4); - che il prevenuto è perciò autore colpevole di diminuzione dell'attivo in danno dei creditori, giusta il (nuovo) art. 164 CP; - che l'ammontare della malversazione può essere prudenzialmente quantificato in almeno fr. 3'000'000.--, importo per il quale va ammessa la pretesa della massa fallimentare, rappresentata dall'amministrazione speciale del fallimento; - che la PC PC3 va invece rinviata al foro civile, non potendosi ritenere liquida la sua pretesa, corrispondente al credito insinuato nel fallimento; - che in effetti la condanna del prevenuto implica l'obbligo per lui di immettere fr.