{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-08-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2000-346_2004-08-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=37235&nX40_KEY=4924000&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cf271e9de46df92d895abef37f167606"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2000.346"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 26.08.2004 72.2000.346"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 26.08.2004 72.2000.346"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 26.08.2004 72.2000.346"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:58:46", "Checksum": "0c8495ba4db3fd551abc09a5634b7567", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 26.08.2004 72.2000.346\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nConsiderato, - che l'imputato non si è presentato al dibattimento nonostante fosse stato regolarmente citato;\n- che della regolarità dell'avvenuta citazione ha dato atto anche il difensore, come risulta dal verbale dibattimentale;\n- che il difensore ha preliminarmente chiesto l'estromissione dagli atti della perizia per il motivo della prevenzione del perito, siccome dipendente della __________, organo di revisione della __________, creditrice della fallita __________, tra il 1998 e il 2003 (cfr. estratto RC della __________ in plico doc. dib. 4);\n- che l'eccezione costituisce in pratica la ricusa del perito;\n- che la circostanza addotta era nota al prevenuto sin dal 1998 per effetto della pubblicità dell'iscrizione a RC della quale egli si prevale;\n- che l'obiezione è pertanto tardiva e va così respinta;\n- che al prevenuto è imputata bancarotta fraudolenta in relazione alla stipula da parte dell'insolvente __________, poi fallita, di 5 contratti di affitto con __________, una società di ripresa appartenente in misura preponderante a moglie e figlio dell'accusato (lett. a dell'atto di accusa), ed in relazione alla cessione a titolo gratuito in favore della medesima società di ripresa di una ventina di Pachtverträge stipulati con i condomini proprietari di appartamenti siti nel centro alberghiero (lett. b AA);\n- che quo all'imputazione ad a), dalla perizia (AI 75, sezione 3, tabella a pag. 10) risultano con chiarezza le differenti condizioni tra vecchi e nuovi contratti;\n- che i contratti per i campi da tennis, contrariamente alla tesi accusatoria, mantengono in sostanza le medesime condizioni applicate in precedenza, e perciò non sono costitutivi di reato;\n- che per gli altri 3 contratti è invece palese la crassa discrepanza, in danno di __________;\n- che quo all'imputazione ad b), già solo la gratuità della cessione è ampiamente sospetta;\n- che è indubbio che i contratti fossero invece fruttiferi per la società cedente;\n- che essa ha perciò ceduto detti contratti senza altra ragione, se non quella di favorire la società di ripresa appartenente ai familiari, a detrimento di __________, avviata al fallimento, e dei creditori della stessa;\n- che siffatto intento è nella sostanza ammesso dall'imputato medesimo (cfr. la lettera 1° ottobre 1993 di AC1 ai proprietari di appartamenti, allegato M alla denuncia AI 1; cfr. anche verbale AC1 26 settembre 2000, AI 71, pag. 4);\n- che il prevenuto è perciò autore colpevole di diminuzione dell'attivo in danno dei creditori, giusta il (nuovo) art. 164 CP;\n- che l'ammontare della malversazione può essere prudenzialmente quantificato in almeno fr. 3'000'000.--, importo per il quale va ammessa la pretesa della massa fallimentare, rappresentata dall'amministrazione speciale del fallimento;\n- che la PC PC3 va invece rinviata al foro civile, non potendosi ritenere liquida la sua pretesa, corrispondente al credito insinuato nel fallimento;\n- che in effetti la condanna del prevenuto implica l'obbligo per lui di immettere fr. 3'000'000.- nella massa, il che non significa però che la pretesa della parte civile debba essere integralmente soddisfatta, ma solo che essa sarà onorata nella misura del dividendo spettante a tutti i creditori dopo il computo dei predetti fr. 3'000'000.-;\n- che la pena, nonostante la notevole gravità dei fatti, deve essere ridotta a 12 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per due anni, in considerazione dell'incensuratezza dell'imputato, della sua età avanzata, del lungo tempo trascorso e della violazione del principio di celerità;\n- che le spese del procedimento sono a carico dell'accusato, eccezion fatta per i costi peritali, a suo carico solo per 1/3, mentre che 2/3 rimangono a carico dello Stato, dovendosi ritenere che buona parte dell'indagine peritale è stata indirizzata su ambiti che non hanno trovato alcun riscontro nell'atto di accusa;\nrispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne che al n. 1.1, 5.2;\nvisti gli art. 18, 36, 41, 63, 64, 65, 163, v.163 , 172, v. 172 CP; 6 CEDU;\n9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;\ndichiara e pronuncia:\n1. AC1 è autore colpevole di:\n1.1 diminuzione dell’attivo in danno dei creditori\nper avere, tra il 1990 ed il 1994 a Cadro,\nnella sua qualità di amministratore unico ed azionista unico della società __________, __________, fallita il 2.01.1995,\nin danno dei creditori, mediante la stipula di 3 contratti di affitto e la cessione gratuita di almeno 20 “Pachtveträge”,\ndiminuito l’attivo della società, per un importo complessivo di almeno fr. 3'000'000.-,\ne come meglio descritto nell’atto d’accusa.\n2. Di conseguenza, AC1, considerato il lungo tempo trascorso e la violazione del principio di celerità, è condannato in contumacia:\n2.1 alla pena di 12 mesi di detenzione;\n2.2 al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali, posto che le spese di perizia sono a carico per 1/3 dell’accusato e per 2/3 rimangono a carico dello Stato.\n3. L’esecuzione della pena privativa della libertà inflitta al condannato, e sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni.\n4. AC1 è inoltre condannato a risarcire fr. 3'000'000.- all’Amministrazione speciale del fallimento __________.\n5. La Parte Civile PC3 è rinviata al foro civile.\n6. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP. La dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi. La motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.\nIl condannato ha facoltà di ricorrere unicamente contro la declaratoria di contumacia.\nDistinta spese: Tassa di giustizia fr. 500.--\nInchiesta preliminare fr. 200.--\nPerizie fr. 191'757.55\nPubblicazione FU fr. 150.--\nSpese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--\nfr. 192'657.55\n============\nDistinta spese a carico di AC1\nTassa di giustizia fr. 500.--"}