affermativamente al quesito n. 1; e decide: 1. __________ è prosciolto dall'imputazione di truffa e da quella di falsità in documenti per i fatti precedenti il 9 giugno 1989 per intervenuta prescrizione dell'azione penale. 2. Per il resto, stante la grave violazione del principio di celerità, il procedimento penale è abbandonato. 3. Non si dà luogo a pronuncia sulle pretese delle Parti civili. 4. I costi del procedimento penale sono a carico dello Stato. 5. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi;