che in realtà parte civile è semmai la massa fallimentare, e che comunque il pregiudizio del singolo creditore non corrisponde semplicemente all'ammontare del suo credito nei confronti della fallita, ma semmai alla differenza tra il dividendo effettivamente percepito e quello che avrebbe ricevuto qualora non vi fossero stati i reati fallimentari; - che la difficile questione della corretta quantificazione del danno sarebbe comunque da risolvere in sede civile, alla quale il richiedente sarebbe in ogni caso stato rinviato; - che le spese del procedimento sono a carico dello Stato. Previo esame del fatto e del diritto La Corte risponde: affermativamente al quesito n. 1; e decide: