che essa, in un secondo giudizio incidentale, si è pertanto chiesta se il procedimento non debba essere abbandonato in conseguenza di tale violazione, quesito risolto affermativamente; - che a mente della Corte lo Stato ha in altri termini, stante la colpevole inazione del Ministero Pubblico prima, e del Tribunale Penale Cantonale poi, oramai definitivamente perduto la facoltà di inficiare la presunzione di innocenza di cui beneficia il prevenuto; - che in queste circostanze non vi può essere pronuncia nemmeno sulle pretese delle parti civili, la cui esistenza è comunque stata oggetto di valutazione nella decisione di abbandonare il procedimento;