- che la prescrizione di tutte le rimanenti ipotesi di reato si compirebbe al più tardi il 22 dicembre 2004; - che, risolta la questione della prescrizione, la Corte si è chinata anche sulla problematica della violazione del principio della celerità; - che essa ha accertato una situazione di grave violazione di detto principio; - che essa, in un secondo giudizio incidentale, si è pertanto chiesta se il procedimento non debba essere abbandonato in conseguenza di tale violazione, quesito risolto affermativamente;