- che a fronte di ipotesi di reato così datate la Corte ha ritenuto opportuno pronunciarsi preliminarmente, con giudizio incidentale, sulla questione della prescrizione dell'azione penale; - che ne è seguito il proscioglimento dell'imputato a seguito dell'intervenuta prescrizione penale dalle imputazioni di truffa e di falsità in documenti limitatamente ai fatti precedenti il 9 giugno 1989; - che di contro non sono risultate prescritte le ipotesi di reati fallimentari, per i quali vale il cosiddetto principio dell'unità della prescrizione, e quella di falsità in documenti per eventuali fatti accaduti dopo il 9 giugno 1989;