È accertata la prescrizione dell'azione penale per il reato di truffa (punto 1 AA) e per il reato di falsità in documenti (punto 4 AA) limitatamente ai fatti precedenti il 9 giugno 1989. · Il Procuratore pubblico, posto che vi è una violazione del principio di celerità, propone per tenerne conto di diminuire la pena nei confronti dell'imputato, piuttosto che esentare da pena l'accusato o archiviare l'incarto penale. · La Difesa, di contro, chiede l'archiviazione del caso, stante l'inattività della giustizia pari alla durata di 7/8 anni e le difficoltà che vi sarebbero a ricostruire e dimostrare i fatti a fronte del tempo trascorso da quando sono accaduti.