{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-06-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-1999-48_2004-06-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=48080&nX40_KEY=4924322&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b93b8012bcde4157262bc2167177c2bc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.1999.48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 09.06.2004 72.1999.48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 09.06.2004 72.1999.48"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 09.06.2004 72.1999.48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:00:20", "Checksum": "819cc679aa82b752650e40ef237f69ac", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 09.06.2004 72.1999.48\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n- che in realtà parte civile è semmai la massa fallimentare, e che comunque il pregiudizio del singolo creditore non corrisponde semplicemente all'ammontare del suo credito nei confronti della fallita, ma semmai alla differenza tra il dividendo effettivamente percepito e quello che avrebbe ricevuto qualora non vi fossero stati i reati fallimentari;\n- che la difficile questione della corretta quantificazione del danno sarebbe comunque da risolvere in sede civile, alla quale il richiedente sarebbe in ogni caso stato rinviato;\n- che le spese del procedimento sono a carico dello Stato.\nPrevio esame del fatto e del diritto\nLa Corte\nrisponde: affermativamente al quesito n. 1;\ne decide: 1. __________ è prosciolto dall'imputazione di truffa e da quella di falsità in documenti per i fatti precedenti il 9 giugno 1989 per intervenuta prescrizione dell'azione penale.\n2. Per il resto, stante la grave violazione del principio di celerità, il procedimento penale è abbandonato.\n3. Non si dà luogo a pronuncia sulle pretese delle Parti civili.\n4. I costi del procedimento penale sono a carico dello Stato.\n5. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.\n|\nIntimazione a: |\n- - |\n|\n|\n- procuratore pubblico __________ - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, cp 238, 6807 Taverne - Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri, 6501 Bellinzona - (rappr. PC) - (rappr. PC) - (rappr. PC) - (PC) |\n|\nterzi implicati |\n1. _PC1 2. _PC2 3. _PC3 4. _PC4\n|\nPer la Corte delle assise correzionali\nIl presidente La segretaria\nDistinta spese a carico dello Stato:\nInchiesta preliminare fr. 200.--\nInterprete fr. 210.--\nPerizie fr. 856'692.15\nSpese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--\nfr. 857'152.15\n============"}