{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-06-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-1999-48_2004-06-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=48080&nX40_KEY=4924322&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b93b8012bcde4157262bc2167177c2bc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.1999.48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 09.06.2004 72.1999.48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 09.06.2004 72.1999.48"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 09.06.2004 72.1999.48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:00:20", "Checksum": "819cc679aa82b752650e40ef237f69ac", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 09.06.2004 72.1999.48\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nnel corso del 1989\nin più occasioni ed in danno dei creditori,\ndiminuito fittiziamente il proprio attivo simulando debiti, risp. riconoscendo debiti fittizi,\nin particolare inserendo in contabilità note di addebito (non compensate) a favore della __________ e della __________, inesistenti e prive di ogni e qualsiasi giustificazione,\ne meglio:\n· FRS 7'836.90 il 01.01.1989\n· FRS 7'943.45 il 01.01.1989\n· FRS 61'046.89 il 01.01.1989\n· USD 116'414.05 il 21.11.1989\n· OES 230'714.60 il 21.11.1989\n· HFL 37'297.50 il 21.11.1989\n· DM 61'468.77 il 22.12.1989\n· HFL 47'831.20 il 22.12.1989\n4. ripetuta falsità in documenti\nper avere,\na __________, nel 1988/1989/1990,\nagendo quale presidente del CdA e direttore della __________ (fallita) e quindi quale responsabile di fatto e di diritto,\na partire almeno dal 1987 compilato, rispettivamente fatto compilare, falsi bilanci della __________, in particolare inserendo in contabilità crediti non esigibili alle voci \"debitori clienti\" e \"debitori diversi\", enumerando crediti di terzi privi di fondamento e approntando per uno stesso esercizio più copie dello stesso bilancio (con risultati diversi), al fine di non dover depositare i bilanci, rispettivamente di ottenere crediti da terzi, quindi a scopo di indebito vantaggio, come meglio descritto ai punti 1, 2, 3 del presente atto;\nfatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;\nreati previsti 146 (ex 148), 163 e 164 (ex 163), 251 CPS;\ne meglio come descritto nell'atto d'accusa 23/1999 dell'11 marzo 1999, emanato dal Procuratore pubblico.\n|\nPresenti |\n§ Il __________. § L'accusato __________ assistito dal difensore di fiducia avv. __________.\n|\nEspleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 11:45.\nQuesiti incidentali\nIl Presidente, con l’accordo delle parti, pone a giudizio, i seguenti quesiti incidentali:\nquesiti: 1. Sussiste prescrizione dell’azione penale per il reato imputato al punto 1 AA?\n2. Sussiste prescrizione dell’azione penale per il reato imputato al punto 2 AA?\n3. Sussiste prescrizione dell’azione penale per il reato imputato al punto 3 AA?\n4. sussiste prescrizione dell'azione penale per il reato imputato al punto 4 AA?\nPrevio esame del fatto e del diritto\nLa Corte\nrisponde: affermativamente al quesito n. 1, parzialmente al n. 4 e negativamente ai quesiti n. 2 e 3;\ne decide: 1. È accertata la prescrizione dell'azione penale per il reato di truffa (punto 1 AA) e per il reato di falsità in documenti (punto 4 AA) limitatamente ai fatti precedenti il 9 giugno 1989.\n· Il Procuratore pubblico, posto che vi è una violazione del principio di celerità, propone per tenerne conto di diminuire la pena nei confronti dell'imputato, piuttosto che esentare da pena l'accusato o archiviare l'incarto penale.\n· La Difesa, di contro, chiede l'archiviazione del caso, stante l'inattività della giustizia pari alla durata di 7/8 anni e le difficoltà che vi sarebbero a ricostruire e dimostrare i fatti a fronte del tempo trascorso da quando sono accaduti.\nIl Presidente, con l’accordo delle parti, pone a giudizio, il seguente quesito incidentale:\nquesito: 1. Deve essere abbandonato il procedimento penale in considerazione della violazione del principio di celerità?\nConsiderato - che l'atto di accusa dell'11 marzo 1999 imputa al prevenuto i reati di truffa, asseritamente commessa \"nel 1988/1989\" (punto 1), di ripetuta diminuzione dell'attivo in danno dei creditori e di bancarotta fraudolenta, commessi \"nel 1988/1989/1990\" (punti 2 e 3), e di ripetuta falsità in documenti, perpetrata anch'essa \"nel 1988/1989/1990\" (punto 4);\n- che a fronte di ipotesi di reato così datate la Corte ha ritenuto opportuno pronunciarsi preliminarmente, con giudizio incidentale, sulla questione della prescrizione dell'azione penale;\n- che ne è seguito il proscioglimento dell'imputato a seguito dell'intervenuta prescrizione penale dalle imputazioni di truffa e di falsità in documenti limitatamente ai fatti precedenti il 9 giugno 1989;\n- che di contro non sono risultate prescritte le ipotesi di reati fallimentari, per i quali vale il cosiddetto principio dell'unità della prescrizione, e quella di falsità in documenti per eventuali fatti accaduti dopo il 9 giugno 1989;\n- che la prescrizione di tutte le rimanenti ipotesi di reato si compirebbe al più tardi il 22 dicembre 2004;\n- che, risolta la questione della prescrizione, la Corte si è chinata anche sulla problematica della violazione del principio della celerità;\n- che essa ha accertato una situazione di grave violazione di detto principio;\n- che essa, in un secondo giudizio incidentale, si è pertanto chiesta se il procedimento non debba essere abbandonato in conseguenza di tale violazione, quesito risolto affermativamente;\n- che a mente della Corte lo Stato ha in altri termini, stante la colpevole inazione del Ministero Pubblico prima, e del Tribunale Penale Cantonale poi, oramai definitivamente perduto la facoltà di inficiare la presunzione di innocenza di cui beneficia il prevenuto;\n- che in queste circostanze non vi può essere pronuncia nemmeno sulle pretese delle parti civili, la cui esistenza è comunque stata oggetto di valutazione nella decisione di abbandonare il procedimento;\n- che si rileva comunque che quella della parte civile __________ deriva unicamente dall'ipotesi di reato di truffa, ritenuta prescritta dalla Corte;\n- che __________, l'unica altra parte civile annunciatasi come tale al dibattimento, non è in realtà da considerare parte civile;\n- che egli si duole infatti delle conseguenze del fallimento della __________ e rivendica per sé l'importo corrispondente all'ACB rilasciatogli a suo tempo per questo motivo;"}