Pertanto, va qui senz’altro confermata la decisione di rinviare al foro civile la pretesa di fr. 2'176'000.- per capitale ed interessi dei signori C. , assistiti dall’avv. __________ (doc. TPC 61), risultando dagli atti che per tale fattispecie non vi è stato reato del AC 1, stante il decreto d’abbandono 20 ottobre 1999, per il che non vi può essere pronuncia sulla pretesa della parte civile, ostandovi, per analogia, l’art. 272 CPP. Va parimenti ribadita la decisione di rinviare al foro civile __________ (__________) __________ SA (doc. TPC 65), derivando la di lei pretesa da asserito atto illecito non menzionato nell’atto di accusa, e per il quale il AC 1 non è pertanto stato condannato.