Contro questa decisione la parte civile __________, __________, è insorta avanti al Tribunale federale, che il 21 maggio 2003 ne ha accolto il ricorso per diritto pubblico, ritenendo dati gli estremi per decidere compiutamente, senza necessità di rinvio al foro civile, su pretese che, come quella della ricorrente, si fondavano sull’avvenuta sottoscrizione di quote del fondo d’investimento __________. Di conseguenza l’Alta Corte ha annullato il dispositivo n. 5 dell’impugnato pronunciamento, rinviando la causa alla Corte cantonale per un nuovo giudizio sulle pretese di parte civile.