{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-12-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-1999-265_2005-12-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=87729&nX40_KEY=4711265&nTrefferzeile=43&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1b1f9c12718b69cf192ea846446f68ca"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["72.1999.265"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 05.12.2005 72.1999.265"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 05.12.2005 72.1999.265"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 05.12.2005 72.1999.265"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "truffa - appropriazione indebita qualificata - falsità in documenti - pretese parti civili (ricorso al TF)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:23:09", "Checksum": "62bddf741738f9469ac031bc1b7c57d9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 05.12.2005 72.1999.265\nRegesto:\ntruffa - appropriazione indebita qualificata - falsità in documenti - pretese parti civili (ricorso al TF)\n\n\nSu questa base, la Corte matura il convincimento per il suddetto importo di US 965'303.19 che si sia in realtà trattato in parte di parziali retrocessioni di commissioni da parte dei brokers/banche che hanno effettuato le operazioni di investimento (percependo le relative commissioni), in parte di interessi prodotti dalla liquidità disponibile ed in parte dell’addebito di proprie commissioni di gestione da parte della società appartenente al AC 1 che si occupava della gestione del fondo.\nA non averne dubbi, si tratta di voci di introito per AC 1/ __________ di per sé lecite in assenza di accordi contrari (cfr. invece il predetto testo, che precisa che almeno parte degli interessi sulla liquidità spettavano al gestore).\nNulla prova pertanto che vi sia stato illecito al riguardo di questo importo, né risulta che il AC 1 abbia subito una condanna per questo motivo, ragione per cui non vi può essere spazio per l’ulteriore pretesa risarcitoria.\n11. In conclusione, in aggiunta a quanto già stabilito dal dispositivo n. 4 della sentenza 12 dicembre 2002, alle parti civili vanno attribuiti i seguenti risarcimenti: PC 4 il controvalore di lire 80 milioni; “__________” U$ 209'391.60; “__________” U$ 361'020.-; __________ U$ 216'612.-; “__________” U$ 18'051.-; “__________” U$ 18'051.-; “__________” U$ 68'593.80; “__________” U$ 12'996.72; “__________” U$ 31'769.76; “__________” U$ 27'437.52; “__________” U$ 10'830.60; “__________” U$ 21'661.20; “__________” U$ 28'881.60; “__________” U$ 21'661.20; __________ U$ 17'294.10.\nA parte PC 4, tutti gli altri importi sono da soddisfare con gli averi in sequestro di cui al conto vincolato n. __________/__________, dopo il 13 gennaio 2006, data di scadenza dell’investimento attualmente in essere.\n12. Non si prelevano tasse o spese di giustizia per questa decisione.\ndichiara e pronuncia:\n5. AC 1 è inoltre condannato ai seguenti risarcimenti:\n5.1. PC 4 il controvalore lire 80 milioni;\n5.2. “__________” U$ 209'391.60;\n5.3. “__________” U$ 361'020;\n5.4. __________ U$ 216'612.-;\n5.5. “__________” U$ 18'051.-;\n5.6. “__________” U$ 18'051.-;\n5.7. “__________” U$ 68'593.80;\n5.8. “__________” U$ 12'996.72;\n5.9. “__________” U$ 31'769.76;\n5.10. “__________” U$ 27'437.52;\n5.11. “__________” U$ 10'830.60;\n5.12. “__________” U$ 21'661.20;\n5.13. “__________” U$ 28'881.60;\n5.14. “__________” U$ 21'661.20;\n5.15. __________ U$ 17'294.10;\n5.16. Ai fini dell’effettuazione dei risarcimenti di cui ai dispositivi 5.2-5.15 è liberato in favore delle rispettive parti civili, a partire dal 13 gennaio 2006, il conto vincolato n. __________ della Banca __________.\n5.17. Le parti civili sono per il resto rinviate al foro civile per il riconoscimento delle loro pretese risarcitorie.\nPer la Corte delle assise correzionali\nIl presidente La segretaria"}