{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-12-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-1999-265_2005-12-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=87729&nX40_KEY=4921988&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1b1f9c12718b69cf192ea846446f68ca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.1999.265"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 05.12.2005 72.1999.265"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 05.12.2005 72.1999.265"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 05.12.2005 72.1999.265"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "truffa - appropriazione indebita qualificata - falsità in documenti - pretese parti civili (ricorso al TF)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:55:32", "Checksum": "f7ad30cc145250344c9371a8af659217", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 05.12.2005 72.1999.265\nRegesto:\ntruffa - appropriazione indebita qualificata - falsità in documenti - pretese parti civili (ricorso al TF)\n\n\nDa questo importo devono per prima cosa essere dedotti U$ 5'019.42 (pari a U$ 295.26 x 17) spettanti a __________., così da porlo nella stessa posizione degli altri titolari di quote __________ prima dell'ulteriore suddivisione.\nQuesto riduce l’importo disponibile a U$ 1'059’241.11.\nSommando a questo importo gli U$ 3'682'447.38 di cui al giudizio del Tribunale federale, si ottiene un totale di U$ 4'741'688.49.\nSuddividendo questo importo per le 4957 quote esistenti, si ha un valore unitario attuale di U$ 956.56 (che sale a teorici U$ 1'251.82 tenendo conto degli U$ 295.26 già distribuiti).\n9. All’attribuzione, su questa base, degli U$ 1'059'241.11 disponibili, partecipano 1467 quote (\"__________\" 290 quote, \"__________\" 500 quote, __________ 300 quote, \"__________\" 25 quote, \"__________\" 25 quote, \"__________\" 95 quote, \"__________\" 18 quote, \"__________\" 44 quote, \"__________\" 38 quote, \"__________\" 15 quote, \"__________\" 30 quote, \"__________\" 40 quote, \"__________\" 30 quote, __________ 17 quote).\nPosto il valore unitario di U$ 956.56 appare chiaro che il denaro disponibile per U$ 1'059'241.11 non è sufficiente a soddisfare il credito complessivo, ammontante a U$ 1'403'273.52 (pari a U$ 956.56 x 1467 quote), potendosi unicamente attribuire un dividendo proporzionale del 75.48% del valore delle quote, pari a U$ 722.04 (stesso risultato con la più semplice operazione U$ 1'059'241.11 ./. 1467 quote = U$ 722.04).\nDetto in altri termini, si ha che ai fini risarcitori ogni quota __________ ha un valore di U$ 1'251.82.\nDi questi, U$ 295.26 sono già stati distribuiti (tranne che a __________.), ragione per cui vi è un valore residuo computabile di U$ 956.56, che sulla base del denaro disponibile può essere effettivamente risarcito nella misura del 75.483%, ovvero per U$ 722.04 per quota.\n10. Le parti civili assistite dall’avv. __________ hanno chiesto, in aggiunta al predetto risarcimento, il computo in loro favore sul valore di ogni quota di ulteriori U$ 194.73 derivanti dai complessivi U$ 965'303.19 addebitati dal AC 1 al fondo __________ per “commissioni” e “management fees” privi di giustificazione.\nSi tratta di una pretesa che deve essere disattesa.\nLa Corte osserva innanzitutto che il giudizio di rinvio è del tutto silente al proposito, avendo esso determinato l’errore della prima Corte unicamente nel mancato computo dei predetti U$ 3'682'447.38, ora inclusi nel calcolo del credito delle parti civili titolari di quote __________.\nE’ perciò solo a titolo abbondanziale che si osserva che siffatta pretesa, anche nell’ipotesi del suo fondamento sul principio, è ben lungi dall’essere liquida.\nUn primo elemento di incertezza è dato dal fatto che dallo stesso atto d’accusa non risulta con chiarezza se (e se del caso a che titolo) gli importi per commissioni e management fees siano stati imputati al AC 1 come ipotesi di reato. Esso li menziona infatti (in grassetto) sia a pag. 4 in coda all’imputazione di ripetuta truffa, che a pag. 8 in coda a quella di ripetuta amministrazione infedele aggravata, senza che però sia chiara la portata della menzione per rapporto al testo che precede, e pertanto se si tratti di un elemento del reato (tesi poco verosimile, visto che la medesima fattispecie viene trascritta per due differenti ipotesi di reato), o se si tratti piuttosto (come sembra più probabile) di un complemento d’informazione volto a meglio inquadrare le circostanze dell’agire delittuoso.\nLa conseguenza dell’incertezza è comunque quella per cui nel dispositivo di condanna non vi è chiara menzione di un illecito del AC 1 corrispondente agli importi in questione.\nQuesto è del resto comprensibile anche alla luce del fatto che commissioni e management fees sono in linea di principio dei costi (di natura lecita) legati all’attività d’investimento dei fondi, e non invece dei proventi per il fondo, che beneficia semmai del risultato degli investimenti effettuati.\nPosto che commissioni e management fees sono, di principio, dei costi usualmente a carico dell’investitore, si pone -per potere anche solo ipotizzare un reato- la questione a sapere chi, contrattualmente, doveva pagare le commissioni.\nSolo una volta stabilito che il fondo __________ non era tenuto a corrispondere commissioni e spese, vi sarebbe spazio per un’eventuale imputazione (a questo punto per appropriazione indebita), ma l’istruttoria dibattimentale nulla ha accertato in tal senso, ragione per cui non vi è spazio per pretese civili basate su queste circostanze.\nDel resto, analoga incertezza è desumibile dagli accertamenti peritali sui quali la Corte dovrebbe in ogni caso fondarsi. A pagina 25 del referto A si legge in effetti che\n\" La società __________ [società Sponsor del fondo] incassava, direttamente dalla banca depositaria dei capitali del Fondo __________, commissioni e management fees calcolati in base alle transazioni effettuate.\nAlla stessa società venivano inoltre girati parte degli interessi attivi maturati sulla liquidità del fondo come stabilito dal regolamento del fondo (__________).\nI ricavi conseguiti dallo sponsor venivano quindi distribuiti al promotore dell’operazione, AC 1 nonché, sulla base di accordi privati, al socio __________.\nSulla base degli estratti conto della banca __________ sono state determinate commissioni e interessi accreditati durante il periodo dal 1991 al 1995, per un totale di US$ 965'303.19.\nDa notare che le commissioni gravano il fondo indirettamente in quanto addebitate come tali con gli addebiti di ogni singola operazione di borsa.”"}