{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-12-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-1999-265_2005-12-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=87729&nX40_KEY=4921988&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1b1f9c12718b69cf192ea846446f68ca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.1999.265"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 05.12.2005 72.1999.265"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 05.12.2005 72.1999.265"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 05.12.2005 72.1999.265"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "truffa - appropriazione indebita qualificata - falsità in documenti - pretese parti civili (ricorso al TF)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:55:32", "Checksum": "f7ad30cc145250344c9371a8af659217", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 05.12.2005 72.1999.265\nRegesto:\ntruffa - appropriazione indebita qualificata - falsità in documenti - pretese parti civili (ricorso al TF)\n\n\n5.1. Il 6 dicembre 2002 l’avv. __________ ha presentato 12 istanze risarcitorie (doc. 49-60 TPC), rettificandole poi il successivo 10 dicembre 2002 (plico doc. 63 TPC) nel senso di chiedere per 11 di questi investitori il riconoscimento del diritto di partecipare alla ripartizione dei valori sequestrati per il controvalore delle quote del fondo __________ da loro possedute, accettando per il resto della pretesa notificata il rinvio al foro civile. Quanto all’ultimo investitore (i titolari del conto “__________”), l’avv. __________ comunicava alla Corte di non rappresentarlo più (doc. 63.9 TPC).\n5.2. I signori __________ e __________ titolari della predetta relazione “__________”, anche senza l'ulteriore patrocinio dell'avv. __________, risultano tutelati sia dalla richiesta inoltrata a titolo personale già l’8 novembre 2002 (doc. TPC 37) che da quella presentata per loro conto dall’avv. __________ il successivo 6 dicembre 2002 (doc. TPC 53), prima della fine del mandato.\nNell’istanza presentata a titolo personale (doc. TPC 37) questi investitori postulavano il risarcimento di fr. 144'411.- oltre interessi in rimborso del prezzo delle quote di fondi di investimento acquistate dal AC 1, ossia fr. 46'927.- per 30 quote __________ e fr. 97'484.- per 538 quote EGF.\nNell’istanza introdotta il 6 dicembre 2002 dall’avv. __________ (doc. TPC 53) veniva di contro chiesto il risarcimento di fr. 255'056.-, pari alla differenza tra il capitale investito di fr. 360'093.- e l’importo residuo al momento della cessazione dell’attività di __________ di fr. 93'037.-, dopo deduzione dal danno di un acconto di fr. 12'000.- versato dal AC 1.\n5.3. L’avv. __________ con istanza datata 6 dicembre 2002 chiedeva (doc. TPC 46):\n- per l’investitore titolare del conto denominato “__________” l’attribuzione, a debito dell’importo disponibile presso la __________, di U$ 67'280 oltre interessi dal 1° gennaio 1995 a fronte di 290 quote __________ e la condanna di AC 1 al pagamento di U$ 284'991.70;\n- per __________, __________, l’attribuzione, a debito dell’importo disponibile presso la Banca __________, di U$ 69'280 oltre interessi dal 1° gennaio 1995 a fronte di 300 quote __________ e la condanna di AC 1 al pagamento di U$ 294'819.-;\n- per l’investitore titolare del conto denominato “__________” l’attribuzione, a debito dell’importo disponibile presso la Banca __________, di U$ 116'000.- oltre interessi dal 2 febbraio 1995 a fronte di 500 quote __________ e la condanna di AC 1 al pagamento di U$ 491'365.-;\nIn un successivo memoriale datato 9 settembre 2005 (doc. 73 TPC) l’avv. __________, determinandosi al riguardo del valore da attribuire alle quote in circolazione del fondo __________, quantificava le richieste di risarcimento delle parti civili da lui rappresentate in U$ 254'941.90 per “__________”, U$ 439'555.- per “__________” e U$ 263'733.- per __________ (pag. 3).\n6. La Corte, esaminando l’incarto per la nuova decisione, si è inoltre avveduta di un ulteriore errore commesso, avendo essa omesso nel giudizio cassato di considerare la pretesa risarcitoria di __________ regolarmente formulata e documentata, che chiedeva di “poter partecipare all’eventuale ripartizione dei valori bloccati dalla magistratura penale” in relazione alla perdita di fr. 27'934.- subita a seguito dell’acquisto di 17 quote __________ al prezzo di U$ 1'143.09 l’una (doc. TPC 39).\n7. Nel proprio errato giudizio la Corte Cantonale, come detto, aveva riconosciuto alle parti civili titolari di quote del fondo __________ il diritto di essere rimborsate attingendo ai fondi disponibili presso la Banca __________ in ragione di U$ 295.26 per quota posseduta, importo determinato con la semplice divisione del denaro disponibile per il numero delle quote esistenti (4957).\nIl Tribunale federale ha invece stabilito nel giudizio di rinvio che le malversazioni dell’accusato hanno causato perdite complessive a danno dei sottoscrittori di quote __________ per U$ 3'682'447.38 (giudizio di rinvio, consid. 5, pag. 9), e questo vincolante accertamento impone al giudice oggetto del rinvio di effettuare un nuovo computo del valore delle quote in questione per stabilirne il teorico ammontare se non vi fossero state le malversazioni.\nLe modalità di questo computo devono necessariamente essere quelle di cui al rapporto peritale A (AI 227), al quale fa esplicito riferimento il giudizio di rinvio: stabilito l’importo computabile delle malversazioni in U$ 3'682'447.38 (giudizio di rinvio, consid. 5, pag. 9; perizia citata, pag. 24 in basso), occorre aggiungere detto importo al denaro disponibile di pertinenza del fondo __________ (U$ 1'150'000.- al momento dell’allestimento della perizia, cfr. pag. 24 in basso) e suddividere il totale sulle 4957 quote __________ esistenti, ottenendo così il loro valore unitario, pari secondo il perito a U$ 974.87 (pag. 24 in fine), conclusione alla quale era giunto anche l’avv. __________ nella propria istanza 6 dicembre 2002 (doc. TPC 46, pag. 7; cfr. anche doc. TPC 73, punto 2, pag. 1).\n8. Il computo del valore delle quote __________ da ritenere ai fini dell’attribuzione dei risarcimenti va aggiornato alla luce delle mutate circostanze, tenendo conto da una parte dell’aumento degli averi disponibili per effetto degli interessi maturati, e d’altro lato dell’avvenuto risarcimento parziale di U$ 295.26 effettuato in favore delle parti civili in esecuzione della sentenza annullata, nonché dell’omissione relativa alle 17 quote di __________\nIn data odierna sono disponibili, dopo i risarcimenti parziali effettuati, U$ 1'064'260.53, importo investito a breve termine e vincolato sino al 13 gennaio 2006."}