{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-12-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-1999-265_2005-12-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=87729&nX40_KEY=4921988&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1b1f9c12718b69cf192ea846446f68ca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.1999.265"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 05.12.2005 72.1999.265"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 05.12.2005 72.1999.265"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 05.12.2005 72.1999.265"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "truffa - appropriazione indebita qualificata - falsità in documenti - pretese parti civili (ricorso al TF)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:55:32", "Checksum": "f7ad30cc145250344c9371a8af659217", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 05.12.2005 72.1999.265\nRegesto:\ntruffa - appropriazione indebita qualificata - falsità in documenti - pretese parti civili (ricorso al TF)\n\n\nladdove il Tribunale federale in data 21 maggio 2003 ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, mentre che ha accolto il riscorso di diritto pubblico, annullando il dispositivo impugnato e rinviando la causa all’autorità cantonale per un nuovo giudizio sui risarcimenti dovuti alle parti civili nel senso dei considerandi,\nConsiderato in fatto ed in diritto\n1. Con sentenza 12 dicembre 2002 la Corte delle Assise correzionali di Mendrisio ha ritenuto AC 1 colpevole di ripetuta truffa, appropriazione indebita qualificata e falsità in documenti, per avere, tra il 1992 e il 1994, in veste d’amministratore della __________e/o gestore di fatto dei fondi d’investimento __________, __________, __________, __________ commesso malversazioni in danno di numerosi investitori dei fondi (dispositivo n. 1, qui sopra trascritto).\nL’imputato è stato condannato alla pena di 18 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per due anni (dispositivi n. 2 e 3, qui sopra trascritti), e la Corte ha altresì disposto il sequestro conservativo di 13'000 azioni della ditta __________, ancorché presuntivamente prive di valore, nonché degli averi di cui a due conti bancari presso la Banca __________, liberandone una parte in favore delle parti civili, nei termini di cui al dispositivo n. 4, ovvero sulla base di un valore di U$ 295.26 per ogni quota posseduta del fondo __________.\nI dispositivi n. 1-4 della sentenza sono cresciuti in giudicato, non essendo stati oggetto d'impugnazione, per il che non sono stati rimessi in discussione dalla successiva decisione 21 maggio 2003 del Tribunale federale.\n2. Con il dispositivo n. 5 AC 1 è stato condannato a risarcire il controvalore di lire 80 milioni alla parte civile PC 4, mentre che per il resto, ovvero per quanto eccedente gli assegnamenti di cui al predetto dispositivo n. 4, le parti civili sono state rinviate al foro civile.\nContro questa decisione la parte civile __________, __________, è insorta avanti al Tribunale federale, che il 21 maggio 2003 ne ha accolto il ricorso per diritto pubblico, ritenendo dati gli estremi per decidere compiutamente, senza necessità di rinvio al foro civile, su pretese che, come quella della ricorrente, si fondavano sull’avvenuta sottoscrizione di quote del fondo d’investimento __________.\nDi conseguenza l’Alta Corte ha annullato il dispositivo n. 5 dell’impugnato pronunciamento, rinviando la causa alla Corte cantonale per un nuovo giudizio sulle pretese di parte civile.\nStante la natura cassatoria della sentenza del Tribunale federale, il presente giudizio di rinvio non può però essere limitato alla sola pretesa della parte civile ricorrente __________, ma riconsidera invece la posizione di tutte le parti civili che avevano formulato le richieste delle quali è stato stabilito il rinvio o che sono state altrimenti decise con il dispositivo n. 5, poi annullato.\n3. In esecuzione del rinvio, va innanzitutto ribadita la decisione di condannare AC 1 a risarcire il controvalore di lire 80 milioni alla parte civile PC 4.\nQuesta decisione è infatti stata annullata siccome inclusa nel dispositivo impugnato per altro motivo (ossia quello della mancata decisione sulle pretese della ricorrente), ma alla luce del giudizio di rinvio nulla osta alla sua pedissequa ripetizione. Va precisato che questa parte civile è stata danneggiata da un’appropriazione indebita (punto 2.6 AA) e non dalla sottoscrizione di quote __________, ragione per cui essa ottiene la condanna del AC 1 alla restituzione del maltolto, ma non partecipa alla distribuzione del controvalore delle quote __________.\n4. Analogamente, e sulla scorta delle precedenti motivazioni, deve essere ribadito il giudizio di rinvio al foro civile di quelle parti civili che vi erano state rinviate per un motivo diverso da quello addotto dalla ricorrente e per il quale il Tribunale federale ha cassato il dispositivo impugnato, ovvero quello della possibilità in base agli atti (misconosciuta a torto nel precedente giudizio cantonale) di determinare il valore che avrebbero avuto le quote __________ senza le malversazioni dell’accusato.\nPertanto, va qui senz’altro confermata la decisione di rinviare al foro civile la pretesa di fr. 2'176'000.- per capitale ed interessi dei signori C. , assistiti dall’avv. __________ (doc. TPC 61), risultando dagli atti che per tale fattispecie non vi è stato reato del AC 1, stante il decreto d’abbandono 20 ottobre 1999, per il che non vi può essere pronuncia sulla pretesa della parte civile, ostandovi, per analogia, l’art. 272 CPP.\nVa parimenti ribadita la decisione di rinviare al foro civile __________ (__________) __________ SA (doc. TPC 65), derivando la di lei pretesa da asserito atto illecito non menzionato nell’atto di accusa, e per il quale il AC 1 non è pertanto stato condannato.\nNe è lo stesso per la pretesa di fr. 104'652.- e lire 72'561'811 di __________ assistito dall’avv. __________, trattandosi anche in questo caso di pretesa derivante da circostanza non contemplata nell’atto di accusa.\nNemmeno le pretese di __________, assistita dall’avv. __________ (doc. 47, 62 TPC), possono essere considerate, avendo essa esplicitamente precisato di non essere parte civile nel procedimento (doc. 47 TPC, pag. 2), ed è perciò solo a titolo abbondanziale che si rileva che la pretesa non è in relazione con illeciti imputati nell’atto di accusa.\n5. Deve invece essere riesaminata, siccome toccata dal giudizio di rinvio, la posizione degli investitori assistiti dall’avv. __________, di quelli patrocinati dall’avv__________ e quella dei signori __________ e __________ titolari della relazione “__________”."}