{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-12-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-1999-265_2005-12-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=87729&nX40_KEY=4921988&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1b1f9c12718b69cf192ea846446f68ca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.1999.265"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 05.12.2005 72.1999.265"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 05.12.2005 72.1999.265"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 05.12.2005 72.1999.265"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "truffa - appropriazione indebita qualificata - falsità in documenti - pretese parti civili (ricorso al TF)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:55:32", "Checksum": "f7ad30cc145250344c9371a8af659217", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 05.12.2005 72.1999.265\nRegesto:\ntruffa - appropriazione indebita qualificata - falsità in documenti - pretese parti civili (ricorso al TF)\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano, |\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl presidente della Corte delle assise correzionali |\n|||||\n|\ndi Mendrisio |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\nPresidente: |\ngiudice Claudio Zali |\n|\nSegretaria: |\ndr. iur. Roberta Arnold, |\nSedente\n|\nper giudicare |\nAC 1 e domiciliato a\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nprocedimento dipendente dall'atto d'accusa 150/1999 del 19 ottobre 1999, in cui con sentenza 12 dicembre 2002 aveva pronunciato:\n1. AC 1 è autore colpevole di:\n1.1 ripetuta tuffa\nper avere, a Mendrisio ed in altre località, tra il 1992 e il 1994, nella sua qualità di amministratore della __________ e/o di gestore di fatto dei fondi d’investimento __________, __________, __________ __________ a scopo d’indebito profitto,\n1.1.1 ingannato con astuzia terzi investitori, in prevalenza clienti di __________, inducendoli ad acquistare quote dei predetti fondi di investimento, sottacendo che il valore reale delle quote era inferiore a quello di quotazione, che egli stesso comunicava falsamente alla __________, oppure sottacendo che i fondi raccolti non erano destinati ad investimento, bensì alla copertura delle precedenti perdite e/o al rimborso delle quote di altri investitori ad un valore superiore a quello reale, così da nascondere le perdite intervenute, causando atti di disposizione per complessivi U$ 2'487'137.55, ECU 1'036'587.10 e lire 2'350'000'000, laddove il minor valore delle quote sottoscritte era di almeno U$ 1'304'360.79 e ECU 134'980.-- inferiore, importi che, tolti i rimborsi effettuati a taluni clienti e le residue disponibilità di cui ai conti 74671 e 80056 della Banca __________ (rispettivamente U$ 111'049.-- al 16 ottobre 2002 e U$ 1'463'626.-- all'11 ottobre 2002), sono stati interamente perduti;\n1.1.2 ingannato con astuzia il trading manager del fondo __________, __________, inducendolo a versare in suo favore U$ 1'134'158.60 all'asserito scopo di rimborsare 5000 quote di quel fondo, sottacendo che il rimborso avveniva ad un valore fittizio, superiore a quello reale, e che con quel denaro venivano inoltre rimborsate al cliente le perdite della gestione dei suoi averi, ed inducendolo inoltre al versamento, a più riprese, di ulteriori U$ 500'000 da destinare ad investimenti, sottacendo che esso era invece destinato a coprire le perdite subite dal fondo __________ e/o a ripristinare la liquidità di quel fondo, causando la perdita totale di questi importi;\n1.2 appropriazione indebita qualificata\nper essersi, tra il 1992 e 1994, a Mendrisio ed in altre località, agendo come gerente di patrimoni e nell’ambito di attività sottoposta alla Legge cantonale sulla professione di fiduciario,\n1.2.1 indebitamente appropriato di averi di pertinenza dei fondi di investimento __________, __________, __________ __________, per complessivi U$ 2'794'914.58 ed ECU 972'652.66, impiegando questi importi per effettuare rimborsi di quote dei fondi a valori superiori a quelli reali, per coprire perdite di gestione del patrimonio e per effettuare un pagamento per commissioni;\n1.2.2 indebitamente appropriato di lire 280'000 in contanti, importo affidatogli da due clienti di __________ per essere depositato sui loro conti, e che egli ha invece utilizzato per effettuare dei pagamenti a terzi;\n1.3 falsità in documenti\nper avere tra il 1992 ed il 1994 a Mendrisio ed in altre località, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, dopo avere comunicato a __________ quotazioni maggiorate del valore delle quote dei fondi d’investimento __________, __________, __________, valori poi riportati sugli estratti conto bancari, allestito e sottoposto ai clienti degli estratti conto di __________ con sopravvalutazione delle loro situazioni patrimoniali, conseguenti alla predetta fittizia maggiorazione delle quotazioni;\n2. Di conseguenza, tenuto conto del lungo tempo trascorso, AC 1, è condannato:\n2.1 alla pena di 18 mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;\n2.2 al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e delle spese processuali;\n3. L’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 anni;\n4. E' ordinato il sequestro conservativo di 13'000 azioni della ditta __________ e degli averi di cui ai conti __________ e __________ della Banca __________, con saldo di rispettivamente U$ 111'049.-- al 16 ottobre 2002 e U$ 1'463'626.-- all'11 ottobre 2002, dopo deduzione del controvalore di 1'450 quote del fondo __________ (valore unitario provvisorio: U$ 1'463'626.-- : 4957 = U$ 295.26, per complessivi U$ 428'127.--), che è liberato in favore delle parti civili \"__________\" (290 quote), \"__________\" (500 quote), \"__________\" (300 quote), \"__________\" (25 quote), \"__________\"(25 quote), \"__________\" (95 quote), \"__________\" (18 quote), \"__________\" (44 quote), \"__________\" (38 quote), \"__________\" (15 quote), \"__________\" (30 quote), \"__________\" (40 quote), \"__________\" (30 quote). E' dissequestrato il passaporto di AC 1.\n5. AC 1 è inoltre condannato a risarcire il controvalore di lire 80 milioni alla parte civile PC 4, mentre che per il resto le parti civili sono rinviate al foro civile per il riconoscimento delle loro pretese risarcitorie.\n6. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.\ndecisione impugnata, limitatamente al dispositivo n. 5, avanti al Tribunale federale con ricorso per cassazione e ricorso di diritto pubblico del 22 gennaio 2003 dalla parte civile\n__________ (avv. dott. __________, Mendrisio)"}