Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo egli subito in Svizzera, successivamente alla condanna 6 agosto 1998 un'altra sanzione penale, motivo per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata non può oggi essere accolta. Visti gli art. 80 cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg. CPPT; 9 CPP e 39 TG sulle spese decreta: 1. L'istanza 14 marzo 2005 di IS 1 è respinta. 2. Non si preleva né tassa né spese. 3.