- che successivamente il Procuratore pubblico, con decreto d'accusa 13 ottobre 1999, ha nuovamente condannato l'istante per ripetuta truffa, mandandolo comunque esente da ogni pena trattandosi di condanna totalmente aggiuntiva a quella pronunciata il 22 luglio 1999 dal Procuratore pubblico (art. 68 cfr. 2 CP); - che in tali condizioni occorre ritenere che il Procuratore pubblico, fossero stati compresi tutti i diversi reati in un unico giudizio, avrebbe determinato e pronunciato comunque una pena di 3 mesi di detenzione sospesa condizionalmente per 2 anni, per cui anche la condanna di cui al decreto d'accusa 13 ottobre 1999 ha da essere cancellata ex art. 41 cfr.