- che a richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso della detenzione non prima del termine di 5 (cinque) anni dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP). Preso atto che l’istante ha espiato la pena ed è stato liberato condizionalmente il 9 marzo 2000. Richiamato il preavviso favorevole 31 marzo 2005 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta 16 marzo 2005 rilasciato dal Municipio di Balerna. Ritenuti soddisfatti tutti i requisiti di legge richiesti per la cancellazione. Visti gli art. 80 cifra 2 CPS; art. 324 e segg CPPT; decreta: