- che con decreto d'accusa 24.11.1994 l’istante veniva condannato a 15 giorni di detenzione per truffa; - che a richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso della detenzione non superiore ai tre mesi non prima del termine di 2 (due) anni dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP). Preso atto che l’istante ha espiato la pena. Richiamato il preavviso favorevole 17 maggio 2004 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta 8.4.2004 rilasciato dal Municipio di __________. Ritenuti soddisfatti tutti i requisiti di legge richiesti per la cancellazione.