Preso atto che l’istante dopo la condanna subita il 28 aprile 1998 ha mantenuto un comportamento irreprensibile. Richiamato il preavviso favorevole 19 febbraio 2004 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta 2.2.2004 rilasciato dal Municipio di __________. Ritenuti soddisfatti tutti i requisiti di legge richiesti per la cancellazione. Visti gli art. 41 cfr. 4, 80 cfr. 1 e 2 CPS; art. 324 e segg CPPT; decreta: 1. E' ordinata la cancellazione dal casellario giudiziale della condanna inflitta all'istante il 10 giugno 1997 dal Bezirksanwaltschaft di Bühlach. 2. Una tassa di giustizia di fr. 90.-- e le spese sono a carico dell’istante. 3. Intimazione: