che con lettera 9 dicembre 2004 il ha postulato la reiezione della richiesta, in particolare poiché la motivazione addotta dall'istante (impedimenti lavorativi della compagna) non è tale da esigere una seppur temporanea sospensione del vigente provvedimento di espulsione; - che il salvacondotto è per sua natura un provvedimento eccezionale, che può essere concesso solo in presenza di motivi gravi non altrimenti risolvibili; - che, nel caso concreto, motivi gravi ed eccezionali non sono stati invocati né tantomeno resi verosimili. Per questi motivi, visti gli art. 55 CPS e 347 cpv. 1 lett. e CPP decreta: 1. L'istanza è respinta. 2. Non si prelevano né tassa né spese. 3. Intimazione: