| | | | | | | | Incarto n. BARENCO | 10 dicembre 2004 | In nome | | || | La presidente del Tribunale penale cantonale | ||||| | Giudice Agnese PO1-Bianchi | ||||| | | ||||| Vista l’istanza 30 novembre 2004 presentata da | IS1 e residente a (rappr. daRA1 __________) | tendente ad ottenere il salvacondotto per entrare in Svizzera i giorni di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 dicembre 2004 per recarsi a presso l'abitazione della compagna __________ __________ e dei di lei quattro figli per trascorrere le prossime festività. Considerato: - che con sentenza 17 febbraio 2000 della Corte delle Assise Criminali, IS1 è stato condannato alla pena di 2 anni e 9 mesi di reclusione ed alla pena accessoria d'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 7 anni effettivi, siccome riconosciuto coautore colpevole di infrazione semplice e aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti; - che con l'istanza in esame lo stesso è ora a chiedere la possibilità di entrare in Svizzera i giorni di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 dicembre 2004 per recarsi a presso l'abitazione della sua attuale compagna e dei di lei figli per trascorrere le prossime feste di Natale, non potendo la signora _________ trasferirsi in Italia per motivi di lavoro; - che con lettera 9 dicembre 2004 il ha postulato la reiezione della richiesta, in particolare poiché la motivazione addotta dall'istante (impedimenti lavorativi della compagna) non è tale da esigere una seppur temporanea sospensione del vigente provvedimento di espulsione; - che il salvacondotto è per sua natura un provvedimento eccezionale, che può essere concesso solo in presenza di motivi gravi non altrimenti risolvibili; - che, nel caso concreto, motivi gravi ed eccezionali non sono stati invocati né tantomeno resi verosimili. Per questi motivi, visti gli art. 55 CPS e 347 cpv. 1 lett. e CPP decreta: 1. L'istanza è respinta. 2. Non si prelevano né tassa né spese. 3. Intimazione: - all'istante tramite; - al PO1 La presidente del Tribunale penale cantonale Giudice Agnese PO1-Bianchi