Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CPS, avendo egli subito in Svizzera, successivamente all'ultima condanna di cui chiede la cancellazione, un'altra sanzione penale, e nemmeno può avvalersi di quei motivi impellenti e gravi e comunque tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza, per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata deve essere respinta. Visti gli art. 80 cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg CPPT; 9 segg. CPPT e 39 TG sulle spese decreta: 1. L'istanza 19 ottobre 2004 di IS 1 è respinta. 2. Non si prelevano né tassa né spese. 3.