Preso atto che l'istante è stato nuovamente condannato con decreto d'accusa 1. luglio 2002 del Ministero pubblico, Lugano, al pagamento di una multa di fr. 100.-- per contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, condanna questa già cancellata d'ufficio dal preposto al casellario giudiziale. Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr.