{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-12-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_70-2004-47_2004-12-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=57378&nX40_KEY=4711289&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "936e148233962d214f5e798552065fe1"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["70.2004.47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 28.12.2004 70.2004.47"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 28.12.2004 70.2004.47"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 28.12.2004 70.2004.47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "cancellazione casellario giudiziale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:14:00", "Checksum": "cf712feb03c536e49dc7dd8d7acb44a9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 28.12.2004 70.2004.47\nRegesto:\ncancellazione casellario giudiziale\n\nVista l’istanza 19 ottobre 2004 presentata da\ntendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale delle seguenti condanne:\n- 6 giorni di detenzione (SC 3 anni, revocata il 27.10.1997) e fr. 400.-- di multa inflitti con decreto d'accusa 2.11.1995 del Ministero pubblico, Lugano, per circolazione in stato di ebrietà;\n- 60 giorni di detenzione (SC 4 anni, revocata il 14.2.2000) e fr. 1'000.-- di multa inflitti con decreto d'accusa 27.10.1997 del Ministero pubblico, Lugano, per circolazione in stato di ebrietà;\n- 90 giorni di detenzione e fr. 1'200.-- di multa inflitti con decreto d'accusa 14.2.2000 del Ministero pubblico, Lugano, per circolazione in stato di ebrietà;\n- fr.\n400.-- di multa inflitti con decreto d'accusa 29.4.2002 del Ministero pubblico,\nLugano, per\ninfrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.\nVisto il preavviso negativo 14 dicembre 2004 del Procuratore generale.\nPreso atto che l'istante è stato nuovamente condannato con decreto d'accusa 1. luglio 2002 del Ministero pubblico, Lugano, al pagamento di una multa di fr. 100.-- per contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, condanna questa già cancellata d'ufficio dal preposto al casellario giudiziale.\nRitenuto che IS 1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CPS, avendo egli subito in Svizzera, successivamente all'ultima condanna di cui chiede la cancellazione, un'altra sanzione penale, e nemmeno può avvalersi di quei motivi impellenti e gravi e comunque tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza, per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata deve essere respinta.\nVisti gli art. 80 cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg CPPT;\n9 segg. CPPT e 39 TG sulle spese\ndecreta: 1. L'istanza 19 ottobre 2004 di IS 1 è respinta.\n2. Non si prelevano né tassa né spese.\n3. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.\n4. Intimazione:\n- all'istante\n- al PO 1\nLa presidente\ndel Tribunale penale cantonale\nGiudice Agnese Balestra-Bianchi"}