Preso atto che l’istante ha espiato la pena ed è stato liberato condizionalmente il 7 maggio 1988. Richiamato il preavviso favorevole 2 dicembre 2004 del __________ generale, nonché il certificato di buona condotta 8 novembre 2004 rilasciato dal Municipio di Fislisbach. Ritenuti soddisfatti tutti i requisiti di legge richiesti per la cancellazione. Visti gli art. 80 cifra 2 CPS; art. 324 e segg CPPT; decreta: 1. E' ordinata la cancellazione del casellario giudiziale della condanna inflitta all'istante ed indicata nei considerandi. 2. Una tassa di giustizia di fr. 90.-- e le spese sono a carico dell’istante. 3. Intimazione: