Ritenuto: - che con sentenza 5 giugno 1986 della Corte delle Assise Criminali in Lugano l’istante veniva condannato a 3 anni di reclusione per furto per mestiere (reati tentati), ricettazione e atti di libidine su fanciulli; - che a richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso della reclusione non prima del termine di 10 (dieci) anni dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP). Preso atto che l’istante ha espiato la pena ed è stato liberato condizionalmente il 7 maggio 1988.