Visti gli art. 80 cifra 2 CPS; 9, 324 segg. CPPT e 39 TG sulle spese decreta: 1. L'istanza 27 ottobre 2004 di IS 1 è respinta. 2. Non si prelevano né tasse né spese. 3. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP. 4. Intimazione: