- che IS 1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo egli subito in Svizzera, successivamente alla condanna 5.7.1999, un'altra sanzione penale; - che, per la condanna 18.8.2000, il termine di due anni dall'espiazione della pena, previsto da suddetta norma per ordinare la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale, non è ancora integralmente trascorso, avendo l'istante terminato di espiare la pena il 27.9.2003; - che inoltre, IS 1 nemmeno può avvalersi di motivi particolari, impellenti e gravi e comunque tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza. Visti gli art. 80 cifra 2 CPS; 9, 324 segg.