- che con decreto d'accusa 16.12.1996 del Ministero pubblico, Lugano l’istante veniva condannata a 15 giorni di arresto (SC 1 anno, revocata 9.12.1997) e fr. 300.-- di multa per contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e conducenti malgrado il rifiuto o la revoca della licenza di condurre; - che a richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso dell' arresto non prima del termine di 2 (due) anni dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP). Preso atto che l’istante ha espiato la pena ed ha pagato la multa.