2 CP, avendo ella subito in Svizzera, successivamente alla condanna 9 aprile 1996 due altre sanzioni penali, motivo per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata non può oggi essere accolta. Visti gli art. 80 cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg. CPPT; 9 CPP e 39 TG sulle spese decreta: 1. L'istanza 9 gennaio 2004 di IS1 è respinta. 2. Una tassa di giustizia di fr. 50.-- e le spese sono a carico dell’istante. 3. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv.