- con sentenza 9.2.2000 della Corte delle Assise Correzionali di alla pena di 90 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 3 anni, per infrazione e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, condanne queste già cancellate d'ufficio dal preposto al casellario giudiziale. Ritenuto che IS1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo ella subito in Svizzera, successivamente alla condanna 9 aprile 1996 due altre sanzioni penali, motivo per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata non può oggi essere accolta.