{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-02-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_70-2004-3_2004-02-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=48335&nX40_KEY=4925566&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "12ccf705c0bdd717fde0b1b771a4e9e8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["70.2004.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 11.02.2004 70.2004.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 11.02.2004 70.2004.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 11.02.2004 70.2004.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:31:30", "Checksum": "d2607a33d3f5d52fa8bf98b4b7f26353", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 11.02.2004 70.2004.3\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. Barenco |\n11 febbraio 2004 |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa presite del Tribunale penale cantonale |\n|||||\n|\nGiudice Agnese Balestra-Bianchi |\n|||||\n|\n|\n|||||\nVista l’istanza 9 gennaio 2004 presentata da\n|\nIS1 domiciliato a\n(rappr. da RA1) |\n|\n|\n|\n|\ntente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:\n- 15 giorni di detenzione, SC 2 anni (revocata il 28.9.1998) inflitti con decreto d'accusa 09.04.1996 del.\nPreso atto che l'istante è stata nuovamente condannata\n- con decreto d'accusa 28.9.1998 del alla pena di 90 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 3 anni, per ripetuto furto, infrazione e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;\n- con sentenza 9.2.2000 della Corte delle Assise Correzionali di alla pena di 90 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 3 anni, per infrazione e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,\ncondanne queste già cancellate d'ufficio dal preposto al casellario giudiziale.\nRitenuto che IS1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo ella subito in Svizzera, successivamente alla condanna 9 aprile 1996 due altre sanzioni penali, motivo per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata non può oggi essere accolta.\nVisti gli art. 80 cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg. CPPT;\n9 CPP e 39 TG sulle spese\ndecreta: 1. L'istanza 9 gennaio 2004 di IS1 è respinta.\n2. Una tassa di giustizia di fr. 50.-- e le spese sono a carico dell’istante.\n3. Questo\ngiudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale\nfederale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP).\nIl ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale\nentro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione\nnonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate\ndagli art. 268 segg. PP.\n4. Intimazione:\n- all'istante, tramite il rappr. RA1\n;\n- al PO1.\nLa presite\ndel Tribunale penale cantonale\nGiudice Agnese Balestra-Bianchi\nDistinta spese\nTassa di giustizia fr. 50.--\nSpese postali e telefoniche fr. 10.--\nT o t a l e fr. 60.--\n═══════"}