Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo egli subito in Svizzera, successivamente alla condanna 10 agosto 1998 un'altra sanzione penale, e che i motivi e le giustificazioni sollevate, ancorché degni di attenzione, non rivestono quel carattere straordinario e grave e comunque tale da giustificare l'accoglimento dell'istanza, per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata deve essere respinta. Visti gli art. 80 cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg CPPT; 9 segg. CPPT e 39 TG sulle spese, decreta: 1. L'istanza 22 settembre 2004 di IS 1 è respinta.