1'300.-- per circolazione in stato di ebrietà e grave infrazione alle norme della circolazione, condanna questa già cancellata d'ufficio dal preposto al casellario giudiziale; - che il Procuratore generale, nel suo preavviso 18 ottobre 2004, ha osservato che "Una cancellazione anticipata non sembrerebbe giustificata da una condotta particolarmente meritoria a fronte della seconda condanna.". Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr.