Ritenuto che il termine stabilito dall'art. 80 cfr. 2 per ordinare la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale non è ancora integralmente trascorso (lo sarà a partire dal 18.5.2006) e che la condotta di IS 1, ancorché degna di considerazione, non riveste quella particolare meritorietà prevista dalla norma testè citata, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione presentata deve essere respinta. Visti gli art. 80 cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg CPPT; 9 segg. CPPT e 39 TG sulle spese decreta: 1. L'istanza 15 settembre 2004 di IS 1 è respinta. 2. Non si prelevano né tasse né spese. 3. Intimazione: