Peraltro i termini della cancellazione d'ufficio giusta la cifra 1 dell'art. 80 CPS non sono comunque lontani.". Ritenuto che i motivi e le giustificazioni sollevate da IS 1, ancorchè degni di attenzione, non rivestono quel carattere straordinario, impellente e grave e comunque tale da giustificare l'accoglimento dell'istanza, per cui, in assenza dei requisiti necessari previsti dall'art. 80 cifra 2 CPS, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata deve essere respinta. Per questi motivi, visti gli art. 80 cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 CPPT; 9 segg. CPPT e 39 TG sulle spese decreta: 1. L'istanza 26 agosto 2004 di IS 1 è respinta.