Preso atto del preavviso negativo 1. settembre 2004 del Procuratore generale, a conferma di quello 12 aprile 2001, che ha postulato la reiezione dell'istanza sostanzialmente poiché: " Vero che non risultano nuovi incarti aperti nei confronti dell'istante ma tale constatazione non è sufficiente per giustificare una cancellazione anticipata. Peraltro i termini della cancellazione d'ufficio giusta la cifra 1 dell'art. 80 CPS non sono comunque lontani.