{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_70-2004-36_2004-10-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=60748&nX40_KEY=4711295&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "05d40bb2b9ea734c8a9cd7b63a09e081"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["70.2004.36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 14.10.2004 70.2004.36"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 14.10.2004 70.2004.36"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 14.10.2004 70.2004.36"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "cancellazione casellario giudiziale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:11:25", "Checksum": "042540fb29e634b495f1a92ae54ca048", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 14.10.2004 70.2004.36\nRegesto:\ncancellazione casellario giudiziale\n\nVista l’istanza 26 settembre 2004 presentata da\ntendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:\n- 2 anni e 4 mesi di detenzione e 5 anni di espulsione dal territorio svizzero inflitti con sentenza 15.12.1989 delle Assise Correzionali di Lugano.\nPreso atto del preavviso negativo 1.\nsettembre 2004 del Procuratore generale, a conferma di quello 12 aprile 2001,\nche ha postulato la reiezione dell'istanza sostanzialmente poiché:\n\" Vero che non risultano\nnuovi incarti aperti nei confronti dell'istante ma tale constatazione non è\nsufficiente per giustificare una cancellazione anticipata. Peraltro i termini\ndella cancellazione d'ufficio giusta la cifra 1 dell'art. 80 CPS non sono\ncomunque lontani.\".\nRitenuto che i motivi e le giustificazioni sollevate da IS 1, ancorchè degni di attenzione, non rivestono quel carattere straordinario, impellente e grave e comunque tale da giustificare l'accoglimento dell'istanza, per cui, in assenza dei requisiti necessari previsti dall'art. 80 cifra 2 CPS, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata deve essere respinta.\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 80 cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 CPPT;\n9 segg. CPPT e 39 TG sulle spese\ndecreta: 1. L'istanza 26 agosto 2004 di IS 1 è respinta.\n2. Non si prelevano né tasse né spese.\n3. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.\n4 Intimazione:\n- all'istante\n- al PO 1\nLa presidente\ndel Tribunale penale cantonale\nGiudice Agnese Balestra-Bianchi"}