- che con decreto d'accusa 19.4.1995 del Ministero pubblico, Lugano, l’istante veniva condannato a 20 giorni di detenzione (SC 3 anni, revocata) e fr. 1'100.-- di multa per circolazione in stato di ebrietà; - che a richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso della detenzione non superiore ai tre mesi non prima del termine di 2 (due) anni dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP). Preso atto che l’istante ha espiato la pena ed ha pagato la multa.