che a richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso della detenzione non superiore ai tre mesi non prima del termine di 2 (due) anni dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP). Preso atto che l’istante ha espiato le pene dal 31.10.1997 al 02.04.1998 prestando 72 ore di lavoro libero di utilità pubblica. Richiamato il preavviso favorevole 23.7.2004 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta 6.7.2004 rilasciato dal Municipio di Zurigo. Ritenuti soddisfatti tutti i requisiti di legge richiesti per la cancellazione. Visti gli art. 80 cifra 2 CPS;