che con decreto d'accusa 21.2.1995 del Ministero pubblico, Lugano, lo stesso veniva nuovamente condannato a 10 giorni di detenzione (SC 2 anni, revocata 31.10.1996) per falsità in certificati e circolazione senza licenza di condurre; - che a richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso della detenzione non superiore ai tre mesi non prima del termine di 2 (due) anni dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP). Preso atto che l’istante ha espiato le pene dal 31.10.1997 al 02.04.1998 prestando 72 ore di lavoro libero di utilità pubblica.