Preso atto che l'istante è stata nuovamente condannata con decreto d'accusa 9 ottobre 2000 del Ministero pubblico, Lugano, alla pena di 15 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 2 anni, e fr. 500.-- di multa, oltre all'espulsione dal territorio svizzero per 2 anni, per ingiuria, minaccia, pornografia ed infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, condanna questa già cancellata d'ufficio dal preposto al casellario giudiziale. Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr.