che giusta l'art. 58 CPS il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona, ordina la confisca e la distruzione degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il profitto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico; - che lo stupefacente in oggetto realizza quanto previsto da detta norma e di conseguenza deve essere confiscato e distrutto. Per questi motivi Richiamati gli art. 58 CPS 350 CPP e 39 TG sulle spese decreta 1. E' ordinata la confisca e la distruzione di 5.5 grammi lordi di canapa (rep.