che a richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso della detenzione non prima del termine di 5 (cinque) anni dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP). Preso atto che l’istante ha espiato le pene e ha pagato la multa. Richiamato il preavviso favorevole 9 febbraio 2004 del, nonché il certificato di buona condotta 16.12.2003 rilasciato dal Municipio di . Ritenuti soddisfatti tutti i requisiti di legge richiesti per la cancellazione. Visti gli art. 80 cifra 2 CPS; art. 324 e segg CPPT; decreta: