che con decreto d'accusa 2.5.1995 del l'istante veniva nuovamente condannato a 30 giorni di detenzione, pena sospesa condizionalmente per 3 anni (ammonimento 5.11.1996; revocata 28.7.1997) e fr. 1'000.-- di multa per circolazione in stato di ebrietà; - che a richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso della detenzione non prima del termine di 5 (cinque) anni dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP). Preso atto che l’istante ha espiato le pene e ha pagato la multa.