- che a richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso della detenzione non prima del termine di 5 (cinque) anni dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP). Preso atto che l’istante ha pagato la multa ed ha espiato tutte le pene, beneficiando della libertà condizionale a partire dal 22 gennaio 1994. Richiamato il preavviso favorevole 17 giugno 2004 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta 7.6.2004 rilasciato dal Municipio di Berna. Ritenuti soddisfatti tutti i requisiti di legge richiesti per la cancellazione. Visti gli art. 80 cifra 2 CPS;